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Protezione Patrimonio-Polizze

Si riporta quanto descritto nell’articolo dello Studio Legale del  Prof. Loconte & Partners a cui si rimanda, come al Suo Libro “Strumenti di Pianificazionee Protezione Patrimoniale”, di cui si consiglia lettura per chi deisderi approfondire tali argomenti.

Esenzione dalle imposte, versamenti differiti, detraibilità dei premi, fiscalità agevolata per determinati attivi finanziari: sono alcuni dei vantaggi fiscali che la legge riconosce a favore delle polizze vita. Queste rappresentano un’interessante opportunità, in quanto possono essere facilmente combinate con altri strumenti di pianificazione, quali l’intestazione fiduciaria, il trust, etc., per raggiungere ulteriori finalità non propriamente insite nell’istituto ovvero per superare alcuni limiti dello stesso, riuscendo così ad ottenere soluzioni taylor made che risultino essere il più possibile vicine alle varie esigenze dei singoli individui.

Le polizze di assicurazione sulla vita rappresentano un ottimo strumento di pianificazione e protezione patrimoniale, in quanto la loro flessibilità permette di svolgere differenti funzioni previdenziali e successorie e al contempo di sfruttare al meglio tutta una serie di vantaggi civilistici e fiscali.
Per questi motivi nel corso dell’ultimo ventennio sono stati fortemente sviluppati dei prodotti che, al fianco della nota funzione previdenziale delle polizze, hanno portato ad un’evoluzione di nuove funzioni con caratteristiche spiccatamente finanziarie: le cosiddette polizze unit o index linked.
Alla luce di tali considerazioni appare opportuno evidenziare i vantaggi più significativi offerti da queste ultime tipologie di polizze, effettuando una distinzione tra quelli civilistici e quelli fiscali:

Vantaggi civilistici
Segregazione
Secondo le disposizioni dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, ciò in quanto nel momento in cui il contraente versa il proprio premio si spoglia del bene che diventa di titolarità dell’assicurazione.
Revocabilità
Il contraente ha sempre la facoltà di riscattare interamente la propria polizza (in alcuni casi pagando una penale, quantomeno nei primi anni di vita della polizza stessa) oppure di effettuare dei riscatti parziali.
Modifica del beneficiario
A meno che non sia espressamente previsto in sede contrattuale che il beneficiario non possa essere modificato, il contraente ha sempre la possibilità di cambiarlo, senza alcuna formalità particolare, addirittura individuandolo per la prima volta o modificandolo in sede testamentaria.
Vantaggi fiscali
Esenzione dalle imposte di successione e donazione
L’art. 12, comma 1 lettera c), legge n. 346/1990 prevede che le indennità spettanti per diritto proprio (iure proprio) agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrino nell’attivo ereditario e pertanto non siano assoggettate all’imposta di successione e donazione.
Esenzione parziale dalle imposte sul reddito
Ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, D.P.R. n. 601/1973 i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Occorrerà pertanto distinguere tra i proventi corrisposti:
– a seguito della componente demografica delle polizze, che saranno esenti da imposte,
– a seguito della componente finanziaria che, invece, saranno assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota (oggi) del 26%.
Differimento del pagamento delle imposte
Sia l’imposta di bollo sia quelle sui capital gain vengono differite al momento in cui la polizza verrà effettivamente liquidata; ciò permette, da un lato, di poter compensare eventuali minusvalenze senza alcun vincolo temporale e, dall’altro lato, di ottenere che i rendimenti vadano interamente ad accrescere (al lordo delle imposte) il montante che andrà reinvestito anno per anno.
Detraibilità dei premi versati
Per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, l’art. 15, comma 1, lettera f), TUIR oggi prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF dovuta un importo pari al 19% dei premi versati, complessivamente non superiore a 530 euro.
Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, invece, è previsto un importo complessivo pari a 1.291,14 euro al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
Fiscalità agevolata per determinati attivi finanziari
I fondi non armonizzati che andrebbero tassati in capo al singolo contribuente persona fisica, applicando l’aliquota marginale dello stesso, se inseriti in polizze assicurative scontano, invece, l’imposta sostitutiva nella misura – ad oggi – del 26%.
Orbene, l’obiettivo di una pianificazione patrimoniale corretta è quello di porre il patrimonio al riparo da tutti i possibili rischi che, in qualunque modo, diretto o indiretto, possano comportare la perdita di valore dei vari asset.

Polizze vita a tutela del patrimonio
Considerando che proprio in questo momento storico stiamo assistendo a diversi scenari sia nazionali che internazionali che mettono a rischio i risparmi accumulati con anni di sacrificio dai singoli investitori e dalle loro famiglie si può sostenere che proprio le polizze vita – se utilizzate con criterio e se rispondenti a determinate caratteristiche – risultino essere ancora una volta un ottimo strumento di tutela del patrimonio.
In ottica nazionale basti pensare al probabile aumento delle imposte di successione, di cui tanto si legge oramai da diversi mesi sui maggiori organi di stampa, che dovrebbe consistere in un innalzamento delle attuali aliquote avvicinandole a quella che è la media europea. Al riguardo, considerando che come già sottolineato le indennità spettanti agli eredi in forza del pagamento di polizze sulla vita sono esenti da imposte di successione e donazione, tale strumento permetterebbe di ottenere un’ottimizzazione fiscale significativa, evitando l’erosione di parte del patrimonio in fase di passaggio generazionale.
Inoltre gli attivi segregati in polizze vita non corrono il rischio bail-in. Ciò in quanto, anche nel caso in cui i prodotti assicurativi facciano capo a società che appartengono al gruppo bancario, il loro patrimonio e la loro gestione sono separati da quelli dell’istituto di credito. Tale circostanza assume ancora più rilievo a seguito della Brexit, evento che sta scuotendo i mercati finanziari di tutto il mondo e per cui oggi è difficile prevedere quali saranno le conseguenze future nei vari settori dei vari Paesi europei, tra cui anche quello bancario.
Al fine di sfruttare al meglio tutti i vantaggi elencati e le ulteriori opportunità che sorgono dalla possibilità di combinare le polizze assicurative sulla vita con altri strumenti che il nostro ordinamento ci offre, appare fondamentale ottenere una approfondita conoscenza dell’istituto e delle varie implicazioni civilistiche e fiscali dello stesso.

Polizze e Vantaggi