Private Life Insurance

✓Tale strumento permette di Pianificare aspetti Successori migliorando gli aspetti Fiscali e di Protezione del Patrimonio.

✓Libertà di Designare il Gestore Esterno Indipendente

✓Scelta della Banca ove depositare gli investimenti

✓Strategia di investimento personalizzata ed accedere ad ogni strumento quotato e “non”

✓Godere delle giurisdizioni di Paesi avanzati

✓Pianificazione successoria

✓Ottenere Vantaggi Fiscali

 

IL QUADRO GIURIDICO

Home country control :
In base a questo principio, le compagnie europee possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall’ISVAP (CONSOB), distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell’organismo competente nel proprio paese di residenza – Commissariat Aux Assurances (CAA).

Libera Prestazione di Servizi (LPS)
Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi) all’interno dell’Unione Europea. Questo significa che le Compagnie di Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi Paese della UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri Paesi Membri (inclusi i paesi membri della SEE), senza dover creare una sede secondaria. In Italia tale direttiva è stata recepita con Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, N.174

Normativa Europea
Direttiva 2014/65 che all’Art. 91 modifica la Direttiva 2002/92/CE p.to 13 definendo con “prodotto di investimento assicurativo” è un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni del mercato…”.

IN SINTESI

Una Polizza di Private Insurance si distingue da quelle tradizionali in quanto è definità su misura del cliente Private dove, in base ad obiettivi e patrimonio, si può scegliere :

la Compagnia Assicurativa più idonea a rispondere agli obiettivi desiderati. Ad es. alcune giurisdizioni proteggono meglio il patrimonio, mentre altre danno più libertà di investimento

La Banca Depositaria ; cioè la banca ove saranno depositati i patrimoni e presso di cui si eseguirano gli acquisti e vendite degli strumenti finanziari . Ad es. alcune giurisdizioni e banche offrono maggiori tutele e possibilità di accesso ai migliori strumenti finanziari .

Il Gestore, cioè colui che, in base alla profilatura di rischio e patrimonio, si occuperà degli aspetti relativi agli acquisti e vendite

I Soggetti , cioè coloro che saranno più indicati per assumere il ruolo di Contraenza, Assicurato e Beneficiario/i .

Realtà Terze, cioè eventuali soggetti giuridici che possono completare il quadro delle tutele patrimoniali, come ad es. Fiduciarie o Trust

 

I SOGGETTI

CARATTERISTICHE

LIBERTA’ DI INVESTIMENTO

Con tale soluzione il Cliente può avere accesso a tutti gli strumenti disponibili sul mercato senza limitazioni e a condizioni Istituzionali

TUTELA PATRIMONIO

Rischio Paese : Il Patrimonio è Depositato in Banche di Paesi quali ad es. Svizzera, Lussemburgo, ecc.. . In questo modo si DIVERSIFICA il rischio paese .

Rischio Default Compagnia o Banca : Il Patrimonio del Cliente è Patrimonio Separato per Normativa. Vedi per es. art. 78 della Legge sul contratto assicurativo (Versicherungsvertragsgesetz )

Impignorabilità ed Insequestrabilità : il Patrimonio è tutelato in forza di articoli del Codice Civile (Art. 1923), e risulta più difficile da aggredire,anche se occorre analizzare vari aspetti e sentenze in merito .

Riservatezza : Pochissimi Soggetti possiedono le informazioni e sono stabili ed in alcune giurisdizioni Il Segreto Assicurativo è Tutelato per Legge

Altre Caratteristiche : Possibilità di Contraenza Fiduciaria, Pegno e Beneficiario un Trust

BENEFICI FISCALI

Lordista : Tutti i proventi maturano all’interno del veicolo al lordo (no imposta sulle cedole, no imposta sui capitale ) .

Compensazione : Minus e Plusvalenze si compensano all’interno dello stesso veicolo

Imposte Successorie  : esenzione imposte successione. DLgs. 346 1990 art.12 Lettera c. “Beni non compresi nell’attivo ereditario”Differimento d’Imposta : L’Imposta viene pagata SOLO al momento del Riscatto Caso Morte : NO Imposta Capital Gain in caso di Liquidazione sulla parte attinente il caso morte

FACILITAZIONI SUCCESSORIE

Asse Ereditario : La Polizza Non Rientra nell’Asse Ereditario (Art. 1920 cc ) . Il Diritto del Beneficiario è un Diritto Proprio nei confronti della Compagnia anche sul Testamento se non diversamente indicato.

Libertà : in ogni momento è possibile designare il/i Beneficiari o possibilità di rendere la designazione irrevocabile ( beneficio accettato ). Altre Tutele : Il beneficiario può anche essere un soggetto Giuridico come ad es. un Trust , con tutte le implicazioni pratiche che ciò può offrire .

Tranquillità :  Liquidazione del Patrimonio in Caso di Decesso per certezza di beneficiari designati in “jure proprio” , con minori rischi di vedersi bloccare il patrimonio